Statuto


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Art. 1 – Costituzione e denominazione

E’ costituita tra i dipendenti dell’ULSS 3 Serenissima l’associazione volontaria, senza fini di lucro, denominata “Organismo Culturale Ricreativo Assistenziale Lavoratori”.

L’associazione è pure indicata, in forma abbreviata e nel testo del presente Statuto, come “O.C.R.A.L.”.

Art. 2 – Sede

L’O.C.R.A.L. ha sede in Venezia, via Paccagnella n. 11, presso l’ospedale “Dell’Angelo”.

Art. 3 – Durata

L’O.C.R.A.L. ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma dell’art. 37.

Art. 4 – Finalità

L’O.C.R.A.L. ha lo scopo di

  • sviluppare ed accrescere i vincoli di amicizia e di solidarietà tra i lavoratori dell’ULSS 3 Serenissima ed i loro familiari;
  • promuovere e svolgere attività culturali, ricreative e assistenziali;
  • attuare, anche in collaborazione con associazioni similari, organizzazioni non lucrative e altri soggetti pubblici e privati, iniziative di carattere sociale o di natura commerciale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi, purché condotte in via occasionale o, comunque, con impegno di risorse limitato e non permanente.

Art. 5 – Iscrizione

L’associazione all’O.C.R.A.L. avviene mediante l’iscrizione.

L’iscrizione è aperta:

  1. a tutti i lavoratori dipendenti dell’ULSS 3 Serenissima;
  2. a tutti i lavoratori aventi rapporto di lavoro non subordinato con l’ULSS 3 Serenissima, limitatamente alla durata del rispettivo rapporto;
  3. ai lavoratori dipendenti o soci di società ed imprese, anche in forma cooperativa, incaricate a qualunque titolo, purché non in via occasionale, della esecuzione di lavori o di servizi per conto dell’ULSS 3 Serenissima. L’iscrizione è riservata ai lavoratori o soci applicati a lavori o servizi presso le strutture della ULSS;
  4. ai lavoratori dipendenti delle strutture sanitarie presidio dell’ULSS 3 Serenissima e delle strutture socio-assistenziali operanti nel territorio della stessa ULSS. L’iscrizione deve essere richiesta dai rispettivi organi di gestione ed è condizionata alla accettazione da parte del Consiglio direttivo;
  5. ai lavoratori dipendenti dell’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (A.R.P.A.V.), in servizio presso strutture dipartimentali situate nella provincia di Venezia;
  6. ai frequentatori, a qualunque titolo, delle strutture dell’ULSS 3 Serenissima, in forza di formale autorizzazione della stessa ULSS;
  7. ai lavoratori di cui ai punti a), d), e) cessati dal servizio con diritto a pensione;
  8. al coniuge ed ai figli di età inferiore a diciotto anni dei lavoratori di cui ai punti precedenti;
  9. a quanti ne facciano espressa richiesta, purché presentati da un socio effettivo.

L’iscrizione è condizionata alla accettazione da parte del Consiglio direttivo. Gli iscritti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) sono soci effettivi.

Gli iscritti di cui ai punti h), i) sono soci aggregati.

L’iscrizione implica la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto.

Art. 6 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a ispirare il proprio comportamento verso gli altri soci e verso i terzi a correttezza, solidarietà e amicizia, a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, a versare le quote associative.

La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio dell’anno al quale l’iscrizione si riferisce, salvo il caso di trattenuta mensile, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. La quota è dovuta in misura intera, anche nel caso che l’iscrizione o la perdita della qualità di socio avvengano durante l’anno, e non è rimborsabile, neppure parzialmente. La violazione dei doveri sociali è sanzionata a norma dell’art. 8.

Art. 7 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di

  • partecipare alle attività dell’O.C.R.A.L.;
  • frequentare la sede sociale nei giorni e negli orari prestabiliti dal Consiglio direttivo;
  • intervenire alle riunioni dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
  • proporre al Consiglio direttivo iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività rivolta alla migliore realizzazione degli scopi sociali e coerente con la natura dell’O.C.R.A.L.; – prendere visione degli atti degli organi sociali consentiti.

I soci effettivi partecipano alle deliberazioni dell’Assemblea generale, eleggono i componenti degli organi collegiali e sono eleggibili alle cariche sociali alle condizioni stabilite, rispettivamente, dall’art. 18, secondo comma, dall’art. 21, primo comma, e dall’art. 21, secondo comma.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, espulsione.

La volontà di recedere dalla associazione deve essere manifestata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

La decadenza avviene automaticamente a seguito della perdita del requisito di iscrizione ed a seguito del mancato versamento della quota associativa.

Il socio che abbia perduto il requisito di iscrizione può chiedere di mantenere l’associazione, se in possesso  dei requisiti previsti dall’art. 5.

L’espulsione dalla associazione è disposta dal Consiglio direttivo, su proposta del Collegio dei probiviri, per violazioni di particolare gravità dei doveri di comportamento.

Il socio espulso conserva i propri diritti fino alla comunicazione del provvedimento di espulsione.

Art. 9 – Finanziamento

Le attività dell’O.C.R.A.L. sono finanziate

  • dalle quote associative;
  • da contributi, donazioni ed altre elargizioni a titolo di liberalità consentite dalla legge dell’ULSS 3 Serenissima, dei Comuni dell’area territoriale di pertinenza della stessa ULSS e di altri enti e soggetti pubblici e privati;
  • dagli introiti derivanti dalle attività e dalle iniziative svolte.

Art. 10 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 – Organi

Gli organi dell’O.C.R.A.L. sono:

  • l’Assemblea generale
  • il Presidente
  • il Consiglio direttivo – il Collegio dei revisori – il Collegio dei probiviri.

Art. 12 – Assemblea generale

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci effettivi, riuniti in via ordinaria o straordinaria.

Art. 13 – Assemblea generale ordinaria

L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta l’anno per discutere ed approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario e la relazione morale e finanziaria.

L’Assemblea generale ordinaria, inoltre, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 14 – Assemblea generale straordinaria

L’Assemblea generale straordinaria è convocata di iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità. L’Assemblea generale straordinaria è convocata, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea generale

L’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso recante l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

L’avviso è affisso negli spazi a disposizione dell’O.C.R.A.L almeno otto giorni prima della riunione. L’Assemblea generale straordinaria richiesta ai sensi dell’art.14, secondo comma, è convocata entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Art. 16 – Validità dell’Assemblea generale

Salvo quanto previsto dall’art. 37, l’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci effettivi presenti.

L’intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore a trenta minuti.

Art. 17 – Presidente, Segretario e scrutatori dell’Assemblea generale

Il Presidente del Consiglio direttivo, accertata la validità della riunione, invita l’Assemblea generale a nominare il Presidente e il Segretario dell’Assemblea e due scrutatori, scelti tra i presenti.

Il Presidente dirige e coordina i lavori dell’Assemblea e sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvato dagli scrutatori.

Art. 18 – Deliberazioni dell’Assemblea generale

Salvo quanto previsto dagli articoli 36 e 37, l’Assemblea generale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Hanno diritto di voto i soci effettivi iscritti all’O.C.R.A.L. alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Il voto è personale ed eguale.

Le votazioni si svolgono, di norma, per alzata di mano.

Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto.

Le votazioni possono svolgersi, inoltre, nella forma della dichiarazione di voto per appello nominale e nella forma dello scrutinio segreto su proposta del Presidente dell’Assemblea, approvata dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto, o su richiesta della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Art. 19 – Comitato elettorale

L’Assemblea generale ordinaria entro il 30 settembre dell’anno di scadenza dei relativi collegi indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri e nomina il Comitato elettorale.

Il Comitato elettorale cura l’organizzazione delle elezioni e provvede a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento elettorale.

Art. 20 – Composizione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri

Il Consiglio direttivo è composto da quindici soci effettivi: 1- nominato dall’Amministrazione Aulss 3 Serenissima e 14 eletti con votazione. I Soci pensionati sono rappresentati nel Consiglio direttivo nel numero massimo di 7 componenti.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci effettivi titolari e da due soci effettivi supplenti.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci effettivi.

Art. 21 – Elezione e durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri

I componenti degli organi collegiali sono eletti dai soci effettivi iscritti all’O.C.R.A.L. alla data di indizione delle elezioni con votazione a scrutinio segreto, ad eccezione di un componente del Consiglio direttivo e di un componente titolare del Collegio dei revisori, nominati dal Direttore Generale della ULSS 3 Serenissima.

Sono eleggibili i soci effettivi che alla data di indizione delle elezioni siano iscritti all’O.C.R.A.L. da almeno sei mesi alla data di indizione delle elezioni.

Il procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento.

I componenti assumono le proprie funzioni il 01 gennaio dell’anno successivo alla proclamazione dell’esito delle votazioni, durano in carica quattro anni .

Art. 22 – Sostituzione nelle cariche sociali

I componenti elettivi del Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri ed il  Collegio dei revisori che cessano dall’incarico per dimissioni, perdita della qualità di socio o altra causa sono sostituiti, nell’ordine e fino alla scadenza naturale dei collegi, dai candidati che nelle rispettive elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i candidati eletti nel rispetto degli articoli 20 e 21 dello Statuto.

I componenti nominati dal Direttore Generale della ULSS 3 Serenissima sono sostituiti dallo stesso Direttore Generale.

Art. 23 – Incompatibilità

Le funzioni dei componenti degli organi collegiali dell’O.C.R.A.L. sono incompatibili con lo svolgimento di analoghe funzioni presso organismi similari di altre aziende sanitarie e con l’esercizio di attività che possano arrecare danno all’associazione.

Il Consiglio direttivo, qualora accerti la sussistenza di una situazione di incompatibilità, adotta i provvedimenti opportuni per la sua cessazione.

Art. 24 – Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito, senza compensi o alcun’altra utilità, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esclusivo interesse dell’O.C.R.A.L ivi comprese quelle strettamente connesse all’esercizio delle funzioni di accompagnatore di gruppi di soci a viaggi/manifestazioni e attività in genere.

Art. 25 – Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione dell’O.C.R.A.L.
In particolare,

  • promuove e cura l’organizzazione e lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e assistenziali, nonché di tutte le attività e le iniziative ritenute utili per la migliore realizzazione dei fini sociali e compatibili con la natura dell’O.C.R.A.L.. Per assicurare il più efficace disimpegno dei compiti di individuazione, di proposta, di preparazione e di conduzione di tali attività e iniziative, il Consiglio può anche avvalersi di appositi gruppi di lavoro, coordinati da un componente del Consiglio stesso e disciplinati da specifico regolamento;
  • approva i regolamenti interni e ne dà notizia ai soci con le modalità atte ad assicurare la più ampia e agevole conoscenza;
  • predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’esercizio nonché la relazione morale e finanziaria.
  • emana le disposizioni opportune per assicurare il buon funzionamento dell’O.C.R.A.L., nello spirito dell’associazione e nel rispetto del presente Statuto;
  • dispone il deferimento al Collegio dei probiviri dei soci ritenuti colpevoli di violazione dei doveri di comportamento, e decide sulle conseguenti proposte.

Art. 26 – Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese, e, comunque, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

L’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare deve essere inviato ai componenti, nonché al Presidente del Collegio dei revisori e al Presidente del Collegio dei probiviri, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo il caso in cui la convocazione rivesta carattere di urgenza.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto componenti.

Il componente impedito a partecipare ad una seduta deve informarne il Segretario entro le ore 12 del giorno precedente la seduta.

Il componente che resti assente a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

Art. 27 – Decisioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei presenti.

Le decisioni relative alle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’associazione sono adottate a maggioranza dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 28 – Cariche del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti

  • il Presidente;
  • il Vice presidente; – il Cassiere;
  • il Segretario.

L’elezione è effettuata con distinte votazioni, a maggioranza dei componenti.

Art. 29 – Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l’O.C.R.A.L.ad ogni effetto e ne firma ogni atto o documento, salvo delega al Vice presidente; vigila sull’applicazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni; convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne attua le deliberazioni; adotta, in caso di necessità e di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio direttivo e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione successiva; convoca l’Assemblea generale.

Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di tutela della “privacy”.

Art. 30 – Funzioni del Vice Presidente

Il Vice presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 31 – Funzioni del Cassiere

Il Cassiere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in contanti o con le modalità di cui all’art.33; cura la regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili; tiene l’inventario dei beni dell’O.C.R.A.L.

Art. 32 – Funzioni del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo; provvede alla convocazione della Assemblea generale e del Consiglio direttivo, secondo le disposizioni del Presidente; disbriga la corrispondenza ordinaria; tiene l’elenco aggiornato dei componenti degli organi collegiali e delle altre cariche sociali; tiene l’elenco aggiornato dei soci e controlla il regolare versamento delle quote associative.

Art. 33 – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso uno sportello cittadino di istituto di credito di primaria importanza.

Le disponibilità sono prelevate mediante assegni bancari, emessi con la firma del Presidente e del Cassiere o, in caso di loro assenza od impedimento, rispettivamente del Vice Presidente o del Segretario.

I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario, disposto con le medesime modalità previste per l’emissione degli assegni, o mediante utilizzo di carta di credito emessa a nome del Cassiere.

Art. 34 – Funzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori nomina il Presidente tra i suoi componenti.

Il Collegio

  • procede a periodiche verifiche contabili e di cassa, con particolare riguardo alla regolare tenuta di documenti e registri aventi rilevanza fiscale;
  • esamina il conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo ed espone le risultanze del controllo in apposita relazione, che accompagna il documento all’esame dell’Assemblea generale.

I componenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 35 – Funzioni del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri nomina il Presidente tra i suoi componenti.

Il Collegio esamina le segnalazioni di violazioni dei doveri di comportamento dei soci sottoposte dal Consiglio direttivo e formula in merito le proprie conclusioni motivate.

Quando accerti la violazione, ed in relazione alla gravità del fatto, il Collegio propone l’ammonizione scritta, la sospensione dall’attività sociale per un massimo di sei mesi o l’espulsione del socio. I componenti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 36 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci effettivi.

Il testo delle modifiche deve essere portato a conoscenza dei soci con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Le modifiche si intendono approvate, se la proposta riporta il voto favorevole di almeno due terzi dei soci votanti.

Art. 37 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale straordinaria, su proposta motivata del Consiglio direttivo.

L’Assemblea è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi iscritti all’O.C.R.A.L.. La deliberazione che dichiara lo scioglimento è adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.

La deliberazione dispone anche per la devoluzione del patrimonio dell’associazione ad organismi similari o associazioni non lucrative con finalità sociali, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in vigore; in tema di trasparenza si fa il rinvio al “regolamento in materia di diritto di accesso agli atti” predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 25.

Art. 39 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua approvazione. I componenti degli organi collegiali ed i titolari delle altre cariche sociali mantengono le funzioni esercitate a quella data fino alla scadenza naturale dei rispettivi incarichi. Nel caso di cessazione anticipata si applicano le norme di cui all’art. 22.

 

Approvato dall’ assemblea dei soci del 28 settembre 2010

Modifiche art. 24 e 38 approvate Assemblea 16/6/2014

Modifiche art. 1 e seguenti e art.5 approvati dall’Assemblea dei soci del 29/06/2018

Modifiche art. 20, art. 21 e art. 22 approvati dall’Assemblea dei soci del 23/09/2020